Art. 1.

      1. In coerenza e in continuità con le esperienze e le iniziative del Forum nazionale dei giovani, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il CNG svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri e proposte sui contenuti del Piano nazionale per i giovani, nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

          b) partecipa a fori associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di consigli dei giovani a livello locale;

          d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari nonché sulle loro realtà associative e aggregative;

          e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche per i giovani;

          f) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definite le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del CNG,

 

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in modo da assicurare la rappresentanza di:

          a) associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili e associazioni sportive di giovani, purché costituite da almeno un anno e presenti in almeno cinque regioni italiane;

          b) associazioni giovanili delle minoranze etniche e associazioni giovanili a carattere religioso, purché costituite da almeno un anno;

          c) organismi rappresentativi dei giovani istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) forum delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) Consiglio nazionale degli studenti universitari;

          f) consulta giovani del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          g) consulte provinciali degli studenti, previste dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) altri organismi rappresentativi di giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle sue finalità.

      3. Le spese per il funzionamento del CNG sono poste a carico del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni delle rappresentanze giovanili sul territorio dalle quali sono eletti i rappresentanti regionali nel CNG e trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sullo

 

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stato di attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.
      5. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, possono istituire forme di rappresentanza o forum di associazioni e di aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attività.